Statuto

F.I.S.A.R.
FEDERAZIONE ITALIANA SOMMELIER
ALBERGATORI RISTORATORI
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Nr. Iscrizione RUNTS 12059

Sommario

 

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art.1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile
Art.2 – Sede
Art.3 – Scopo e Oggetto
Art. 4 – Attività
Art. 5 – Volontari e lavoratori dipendenti
Art. 6 – Durata

Titolo II – Associati

Art. 7 – Definizione di Associato
Art. 8 – Numero minimo di Associati
Art. 9 – Diritti e obblighi degli Associati
Art.10 – Ammissione degli Associati
Art. 11 – Recesso dell’Associato
Art. 12 – Esclusione dell’Associato

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 13 – Patrimonio
Art. 13 bis) Il Marchio FISAR e altri segni distintivi
Art. 14 – Entrate
Art. 15 – Quota Iniziale e Quota Annuale
Art. 16 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
Art. 17 – Irrepetibilità di apporti e versamenti
Art. 18 – Incremento del patrimonio
Art. 19 – Salvaguardia del patrimonio
Art. 20 – Divieto di distribuzione1
Art. 21 – Patrimoni destinati a uno specifico affare

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo

Art. 22 – Organi

Capo I – Gli Organi nazionali

Sezione I – Assemblea degli associati

Art. 23 – Principi Generali
Art. 24 – Competenze dell’Assemblea
Art. 25 – Convocazione dell’Assemblea
Art. 26 – Presidenza dell’Assemblea
Art. 27 – Deliberazioni dell’Assemblea
Art. 27 bis Assemblee separate

Sezione II – Consiglio Nazionale

Art. 28 – Competenze del Consiglio Nazionale
Art. 29 – Composizione del Consiglio Nazionale16
Art. 30 – Gratuità dell’incarico
Art. 31 – Durata della carica
Art. 32 – Convocazione del Consiglio Nazionale
Art. 33 – Deliberazioni del Consiglio Nazionale
Art. 34 – Responsabilità dei Consiglieri8

Sezione III – Giunta Esecutiva

Art. 35 – Giunta Esecutiva
Art. 36 – Presidente e Vicepresidente
Art. 37 – Segretario
Art. 38 – Tesoriere

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39 – Composizione dell’Organo di Controllo
Art. 40 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell’Organo di Controllo
Art. 41 – Durata in carica dell’Organo di Controllo1
Art. 42 – Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
Art. 43 – Compenso dell’Organo di Controllo
Art. 44 – Esercizio della funzione di revisore legale
Art. 45 – Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore legale

Sezione V – Comitato Etico

Art. 46 – Nomina
Art. 46 bis Competenze

Sezione VI – Il Collegio dei Probiviri

Art. 47 – Nomina
Art. 47 bis Competenze
Art. 47 ter Funzionamento

Sezione VII – Centro Tecnico Nazionale

Art. 48 – Nomina
Art. 48 bis) Competenze

Capo II – Il livello territoriale o periferico

Art. 49 – La Delegazione
Art. 50 – I Coordinamenti Territoriali

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Art. 51 – Esercizi associativi
Art. 52 – Bilancio d’esercizio
Art. 53 – Bilancio sociale
Art. 54 – Scritture contabili
Art. 55 – Libri dell’Associazione

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 56 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 57 – Clausola compromissoria
Art. 58 – Norme di rinvio
Regolamenti attuativi del presente Statuto

Statuto della F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori

Titolo I – Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Premessa – Principi fondanti
La F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier, Albergatori, Ristoratori – è un’associazione nazionale, senza scopo di lucro, democratica, di promozione sociale, di formazione della persona e culturale su base volontaria che opera nel campo dell’enogastronomia in generale, con particolare attenzione alla diffusione della cultura enologica, per la diffusione della conoscenza del vino, del suo corretto abbinamento al cibo e di un suo consumo consapevole.
Nata a Volterra ed ufficialmente costituita a Pisa nel 1972, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P. di Pisa n. 1070/01 Sett. I del 9 maggio 2001.

Art. 1) Costituzione, denominazione e normativa applicabile
1. 1. Ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora in avanti indicato come “CTS”) è costituita l’associazione di promozione sociale denominata “F.I.S.A.R. Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori Associazione di Promozione Sociale” in forma abbreviata “F.I.S.A.R. A.P.S.” (d’ora innanzi “Associazione”). Ove il contesto lo richieda la denominazione potrà essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.
1. 2. L’Associazione è indipendente dai partiti politici e dagli organismi sindacali, è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”) e dalla normativa interna, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).
1. 3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all’attività dell’Associazione.
1. 4. L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2) Sede
2. 1. L’Associazione ha sede in San Giuliano Terme (PI). Il mutamento di indirizzo nell’ambito del Comune di San Giuliano Terme, da adottarsi con delibera del Consiglio Nazionale, non comporta la necessità di una modifica statutaria.
2. 2. Il Consiglio Nazionale può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Art. 3) Scopo e Oggetto
3. 1. L’Associazione si propone, nel rispetto dei principi enunciati in premessa, quale espressione di partecipazione e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, di riunire in associazione tutti coloro che, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, intendono operare attivamente per favorire la diffusione e la valorizzazione della cultura enologica e gastronomica in tutti i suoi aspetti ed attori, con particolare riguardo alla figura del Sommelier.
3. 2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria e/o di produzione o scambio di beni o servizi.
3. 3. L’Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, valendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti Associati, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 comma 1, CTS:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse culturale.
3. 4. Per il raggiungimento dello scopo associativo essa svolge tutte le attività, sia in Italia sia all’estero, in particolare quelle culturali, didattiche e editoriali ritenute idonee a divulgare le conoscenze enogastronomiche, con una speciale attenzione a quelle enologiche, rivolgendo particolare attenzione all’attività di promozione e valorizzazione della figura e del ruolo del sommelier nell’ambito dell’enogastronomia in generale ed in particolare nel corretto abbinamento e consumo del vino e delle sostanze spiritose in genere.

Art. 4) Attività
4. 1. Per il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 3, la F.I.S.A.R. potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere tutte le attività finalizzate a favorire:
a) la promozione e l’organizzazione di corsi, rivolti ai propri associati, per la formazione professionale dei Sommelier;
b) la formulazione di proposte a qualsiasi livello per la valorizzazione e qualificazione professionale dei propri associati;
c) la promozione e l’organizzazione di corsi ed eventi nell’ambito della gastronomia con particolare attenzione alle produzioni tipiche locali;
d) la promozione e l’organizzazione di corsi per la formazione del personale docente;
e) la promozione della costituzione di circoli ricreativi e culturali in materia enogastronomica;
f) la collaborazione con i produttori, gli operatori e la stampa specializzata del settore;
g) la promozione di indagini, ricerche e studi in materia enogastronomica;
h) l’organizzazione e la partecipazione a convegni, manifestazioni ed iniziative, sia nazionali sia internazionali, che abbiano come oggetto la diffusione e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
i) la promozione di tutte le iniziative ritenute utili al raggiungimento dello scopo associativo, sia in forma diretta sia in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;
j) la promozione e l’organizzazione di scambi formativi;
k) l’ideazione, la promozione e lo sviluppo di programmi di cultura alimentare e sensoriale, diretti agli associati, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, al fine di una maggiore diffusione della conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici della catena agroalimentare con particolare attenzione al settore enologico;
l) la valorizzazione dell’opera di coloro che, anche al di fuori dell’Associazione, hanno contribuito al conseguimento delle sue finalità, attraverso il conferimento di premi, l’erogazione di contributi, la diffusione e la pubblicizzazione dei risultati che hanno ottenuto e altri mezzi idonei;
m) la partecipazione sia a livello nazionale sia internazionale, ad organismi pubblici o privati, forum;
n) la promozione e/o il sostegno a fondazioni, centri studi, iniziative editoriali e promozionali;
4. 2. In via secondaria e strumentale, l’Associazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale, purché non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale sopra individuate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, attività editoriali, merchandising, vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, servizi di sommellerie. A tal fine, potrà partecipare ad altri enti quali fondazioni, associazioni, reti fra associazioni, a consorzi ed a società di capitali.
Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e limiti prescritti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 CTS
4.3. L’Associazione potrà inoltre intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa ed al suo scopo, gestire anche tramite altri soggetti costituiti o delegati, di cui mantenga comunque il controllo, iniziative anche economiche ritenute utili al proprio fine sociale.

Art. 5) Volontari e lavoratori dipendenti
5. 1. L’Associazione si avvale, in modo prevalente, dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
5. 2. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche di propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’ attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 6) Durata
6.1. L’associazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Associati

Art. 7) Definizione di Associato
7. 1. Sono membri dell’Associazione (d’ora innanzi, lo “Associato” o, al plurale, gli “Associati”) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell’atto costitutivo dell’Associazione, nonché coloro che, alla data della richiesta di adesione, siano maggiori di anni 18 o anche che abbiano compiuto 16 anni, previo consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne eserciti la responsabilità genitoriale e tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.
7. 2. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:
a) Associati Ordinari: sono coloro che non possono fregiarsi del titolo di sommelier previsto al successivo punto b);
b) Associati Sommelier: sono coloro che hanno conseguito l’attestato di Sommelier F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, la cui equivalenza sarà stabilita, nel caso concreto, dalla Giunta Nazionale, applicando le disposizioni emanate a tale scopo dal Consiglio Nazionale;
c) Associati Sommelier professionali: sono gli associati che, in base a quanto previsto dal Regolamento Interno Generale, avendo superato l’esame al termine del corso F.I.S.A.R. oppure in possesso di titolo equivalente, come previsto al punto b, operano professionalmente in:
i. alberghi, ristoranti e pubblici esercizi in genere dove vengono somministrati e/o venduti prodotti enologici, in qualità di imprenditori, di prestatori d’opera o liberi professionisti;
ii. Istituti Professionali Alberghieri e simili, in qualità di insegnanti;
d) Associati sommelier onorari: sono nominati dal Consiglio Nazionale fra coloro che anche non operando necessariamente nel settore enogastronomico e/o vitivinicolo, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere in favore dell’Associa-zione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
Quando nello Statuto si menzionano gli associati senza altre aggettivazioni, questa si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.
7. 3. La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell’associato o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile.
7. 4. Possono essere ammessi quale Associati Ordinari anche altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell’Associazione.

Art. 8) Numero minimo di Associati
8. 1. L’associazione presuppone l’esistenza quali associati di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 9) Diritti e obblighi degli Associati
9. 1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
9. 2. Gli associati sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme statutarie, regolamentari e del codice etico dell’Associazione, nonché della normativa sul trattamento dei dati personali.
9. 3. Gli Associati sono tenuti a versare, se non esonerati, la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale.

Art. 10) Ammissione degli Associati
10. 1. L’associazione è improntata al principio della porta aperta e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d’ora innanzi la “Domanda”), dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione si propone, di conoscerne le norme statutarie, i regolamenti ed il codice etico e di impegnarsi in caso di ammissione a osservare le stesse, nonché la Normativa Applicabile. Le modalità di ammissione saranno determinate in apposito regolamento.
10. 2. L’Associazione può respingere la domanda nel caso in cui essa sia presentata da coloro che siano stati oggetto di un provvedimento di esclusione o radiazione dall’Associazione stessa, ovvero da coloro che siano associati o affiliati a enti e/o soggetti pubblici e/o privati che svolgono attività in concorrenza con la F.I.S.A.R.
10. 3. L’organo preposto all’esame, all’approvazione o al respingimento della domanda di ammissione degli Associati è il Consiglio Nazionale, cui essa va indirizzata. Il Consiglio Nazionale può nominare al proprio interno un’apposita commissione, composta da tre Consiglieri, a cui delegare l’esame e l’approvazione delle domande di ammissione.
10. 4. Il Consiglio Nazionale, o la commissione da esso nominata, deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento; detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata.
10. 5. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale delibera entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
10. 6. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui ha versato nelle casse dell’Associazione la “Quota Annuale”, salvo reiezione della domanda di ammissione nei termini previsti dal Regolamento Interno Generale.

Art. 11) Recesso dell’Associato
11. 1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, anche senza motivazione, comunicare la sua volontà di recedere dall’Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.
11. 2. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.
11. 3. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell’Associazione.
11. 4. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all’Associato anteriormente al momento di efficacia dello stesso. In particolare, l’Associato che recede è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Art. 12) Esclusione dell’Associato
12. 1. Il Consiglio Nazionale può deliberare l’esclusione dell’Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato, quali la violazione della “Normativa Applicabile” e delle Deliberazioni degli Organi dell’Associazione o, comunque o per gravi motivi.
12. 2. Qualora l’Associato per il quale è proposta l’esclusione sia un componente del Consiglio Nazionale, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l’esclusione.
12. 3. La deliberazione di esclusione recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata deve essere comunicata all’Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
12. 4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all’Associato escluso, i diritti di partecipazione dell’Associato medesimo all’organizzazione e alle attività dell’Associazione.
12. 5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale essa è stata comunicata all’associato escluso a meno che, entro tale termine, l’Associato escluso non impugni la stessa innanzi al Collegio dei Probiviri, il quale decide entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.
Qualora sia proposta impugnazione al Collegio dei Probiviri:
a) il Collegio dei Probiviri decide tempestivamente se mantenere l’Associato escluso in stato di sospensione dei diritti di partecipazione all’organizzazione e alle attività dell’associazione fintanto che il giudizio non sia terminato;
b) nel caso di non accoglimento dell’impugnazione, l’Associato è escluso definitivamente dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio dei Probiviri;
c) nel caso di accoglimento dell’impugnazione, cessa l’eventuale stato di sospensione in cui l’Associato si trovi.
12. 6. L’Associato del quale sia stata deliberata l’esclusione è tenuto al pagamento dell’intera Quota Annuale dovuta per l’intera annualità fino al momento in cui diviene efficace la delibera di esclusione.
12. 7. L’esclusione è automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa, decorsi infruttuosamente 30 giorni dal ricevimento dell’invito al pagamento della quota da parte della Segreteria Nazionale.
12. 8. In caso di morosità, e fino al momento in cui viene effettuato il pagamento, sono sospesi tutti i diritti associativi sia attivi che passivi.

Titolo III – Patrimonio ed entrate

Art. 13) Patrimonio
13. 1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) dal fondo di dotazione iniziale determinato in sede di atto costitutivo;
b) dai beni mobili e immobili, dai valori immobiliari e dalle contribuzioni che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
c) dai crediti sorti in relazione alle voci che precedono, da considerarsi destinati a incremento del patrimonio;
d) dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio Nazionale delibererà di destinare a incrementare il patrimonio.
e) dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.

Art. 13) bis. Il Marchio FISAR e altri segni distintivi
13 bis. 1. Il nome e il logo dell’Associazione sono marchi registrati e, unitamente ai domini Internet, costituiscono patrimonio della stessa.
13 bis. 2. La denominazione ufficiale dell’associazione è “F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori” ®, così come riprodotta nell’Allegato “A”, ed è stata registrata presso il Tribunale di Pisa. Successivamente all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, la denominazione sarà “F.I.S.A.R. – Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori A.P.S.” ®.
13 bis. 3. I marchi ufficiali dell’associazione sono quelli riprodotti nell’allegato “B”. Tali marchi sono registrati presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.).
13 bis. 4. La loro gestione è di esclusiva competenza della Giunta Esecutiva Nazionale che ne autorizza l’uso secondo i princìpi e le norme del Regolamento sull’Uti-lizzo dei Marchi FISAR. Eventuali modifiche al Regolamento sull’Utilizzo dei Marchi FISAR avranno efficacia immediata.
13 bis. 5. La FISAR si tutelerà nelle sedi competenti nei confronti di chiunque utilizzi il Marchio o la Denominazione senza averne titolo, o li utilizzi in modo non conforme all’autorizzazione e/o per scopi diversi da quelli previsti dallo Statuto e dal regolamento.

Art. 14) Entrate
14. 1. L’Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:
a) il percepimento della Quota Annuale;
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Nazionale a incremento del patrimonio dell’Associazione.
c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
e) i redditi derivanti dal patrimonio dell’Associazione non destinati ad incremento del patrimonio medesimo;
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell’attività dell’Associazione;
g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell’Associazione;
i) ogni altra entrata conseguita dall’Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
14. 2. L’adesione all’Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell’Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Art. 15) Quota Iniziale e Quota Annuale
15. 1. L’assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all’Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Nazionale (“la Quota Annuale”).
15. 2. Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all’Associazione, al versamento all’Associazione della Quota Annuale il cui importo è stabilito, per l’anno successivo, dal Consiglio Nazionale entro il 31.10 di ciascun esercizio.

Art. 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti
16. 1. L’Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall’art. 7, comma 2, CTS.
16. 2. L’Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:
a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l’erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all’Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l’erogazione;
b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Art. 17) Irripetibilità di apporti e versamenti
17. 1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato all’Associazione, non è ripetibile dall’Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso
e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell’Associato dall’Associazione.
17. 2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall’Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell’Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività dell’Associazione diverso dai diritti di partecipazione all’Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all’Associazione o al suo patrimonio, né alcuna quota di partecipazione all’Associa-zione che sia considerabile come di titolarità dell’Associato o del soggetto che abbia effettuato l’apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 18) Incremento del patrimonio
18. 1. Il patrimonio dell’Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell’Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell’Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall’Associazione e destinati dal Consiglio Nazionale a incremento del patrimonio dell’Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell’Associazione;
e) per decisione del Consiglio Nazionale di destinazione a patrimonio dell’Associa-zione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l’attività corrente dell’Associazione.

Art. 19) Salvaguardia del patrimonio
19. 1. Il Consiglio Nazionale opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
19. 2. Il Consiglio Nazionale vigila sui decrementi che il patrimonio dell’Associazione subisca e adotta, senza indugio, ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o, comunque, reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.
19. 3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Nazionale decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell’Associazione al finanziamento dell’attività corrente della Associazione.

Art. 20) Divieto di distribuzione
20. 1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21) Patrimoni destinati a uno specifico affare
21. 1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Nazionale può deliberare l’istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis al 2447 decies c.c.

Titolo IV – Sistema di amministrazione e controllo.

Art. 22) Organi
22. 1. La struttura organizzativa dell’Associazione è articolata su due livelli:
a) livello Nazionale o centrale;
b) livello Territoriale o periferico.
22. 2. Sono Organismi Nazionali di direzione politica, di governo e di controllo
dell’Associazione: (d’ora innanzi, gli “Organi”):
1) Direzione politica e di governo
a. l’Assemblea Nazionale degli Associati (d’ora innanzi, anche “Assemblea Nazionale”);
b. il Consiglio Nazionale;
c. la Giunta Esecutiva Nazionale (d’ora innanzi anche “Giunta Nazionale”);
d. il Presidente Nazionale ed il Vicepresidente Nazionale;
2) Controllo
a. Organo di Controllo;
b. il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge);
c. il Comitato Etico;
d. Il Collegio dei Probiviri;
3) Tecnico
a. Il Centro Tecnico Nazionale (CTN).
22.3 Sono Organismi Territoriali di gestione e coordinamento:
1) di gestione:
a. l’Assemblea di Delegazione;
b. Il Consiglio di Delegazione;
c. Il Delegato;
2) di controllo:
a. L’Organo di Controllo.
3) di coordinamento:
a. I Coordinamenti Territoriali.
22. 4. L’elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all’elettorato attivo e passivo.
22. 5. Il Consiglio Nazionale può proporre all’Assemblea un Regolamento Elettorale per disciplinare le modalità di voto per l’elezione degli Organi. Il regolamento deve essere approvato dall’Assemblea Nazionale ed entrerà in vigore non prima di 180 giorni dalla sua approvazione.
22. 6. Ad eccezione delle cariche relative all’Organo di Controllo e del Revisore legale, le quali possono essere ricoperte anche da non associati, tutte le altre cariche associative e istituzionali sono riservate agli associati e sono svolte a titolo gratuito. A chiunque ricopra incarichi istituzionali è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di missioni per conto dell’associazione secondo il Regolamento Interno Generale.
22. 7. Gli incarichi istituzionali e le cariche di natura elettiva, sia Nazionali che Territoriali, sono riservati agli associati e sono svolti a titolo gratuito. Le cariche di natura elettiva, sia Nazionali che Territoriali sono incompatibili tra loro e con gli incarichi nazionali, salvo motivata delibera del Consiglio Nazionale.
22. 8. Tutti gli associati che sono investiti di cariche ed incarichi istituzionali devono mantenere lo stato di associato per tutto il mandato, a pena di sostituzione nell’incarico.

Capo I – Gli Organismi nazionali

Sezione I – Assemblea degli Associati

Art. 23) Principi generali
23. 1. L’Assemblea Nazionale rappresenta l’universalità degli Associati, è l’organo sovrano dell’Associazione e spetta ad essa delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione.
23. 2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all’Assemblea Nazionale. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
23. 3. L’Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, eticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli associati.
23. 4. L’Assemblea Nazionale si svolge e delibera secondo il relativo regolamento, le sue deliberazioni obbligano anche gli Associati non intervenuti o dissenzienti.
23. 5. Il Consiglio Nazionale può proporre all’Assemblea Nazionale un Regolamento per disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari, Il Regolamento deve essere approvato dall’ Assemblea Nazionale ed entrerà in vigore non prima di 30 giorni dalla sua approvazione.

Art. 24) Competenze dell’Assemblea
24. 1. L’Assemblea Nazionale deve essere convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, ovvero entro centottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
24. 2. L’Assemblea Nazionale in sede ordinaria delibera, inoltre, in merito:
a) all’elezione dei membri del Consiglio Nazionale e ne dispone la revoca;
b) all’elezione dei componenti l’Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
c) all’elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri e ne dispone la revoca;
d) alla nomina, ove sia obbligatorio per legge, del Revisore Legale e ne dispone la revoca;
e) alla determinazione dei criteri per i rimborsi delle spese sostenute dagli organismi nazionali;
f) alla responsabilità dei membri degli Organi dell’Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
g) all’approvazione e/o modifica del Regolamento Elettorale;
h) all’approvazione di ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto rimette all’approvazione del Consiglio Nazionale) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Associazione; in particolare, approva il Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea;
i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.
L’Assemblea Nazionale ordinaria è detta “Elettiva” quando viene convocata per il rinnovo delle cariche sociali.
24. 3. L’Assemblea Nazionale in sede straordinaria delibera in merito:
a. alle modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto;
b. alla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 25) Convocazione dell’Assemblea
25. 1. L’Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall’Organo di Controllo.
25. 2. L’Assemblea Nazionale si svolge nel territorio dello Stato italiano in località che siano facilmente raggiungibili anche con i mezzi del trasporto pubblico.
25. 3. La convocazione dell’Assemblea Nazionale è effettuata mediante avviso scritto pubblicato sull’organo ufficiale di stampa dell’Associazione e sul sito dell’Associazione, ovvero a mezzo raccomandata, o altri mezzi equivalenti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione prevede il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza con l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve altresì indicare la data prevista per l’adunanza in seconda convocazione, che deve essere comunque fissata in giorno diverso da quello previsto per la prima, qualora questa dovesse risultare non regolarmente costituita.
25. 4. In deroga a quanto previsto al punto precedente, la convocazione dell’Assemblea elettiva è disciplinata da apposito Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall’Assemblea Nazionale almeno 180 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Elettiva.

Art. 26) Presidenza dell’Assemblea
26. 1. Il Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente Nazionale ovvero, in caso di sua mancanza, il Consigliere Nazionale più anziano di età presente, dopo aver constatato e fatto constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, invita la stessa a nominare, scegliendo tra i presenti, il Presidente ed il Segretario dell’Assemblea e, qualora l’Assemblea non sia convocata in sede “Elettiva”, due o più scrutatori.
Qualora l’Assemblea sia convocata in sede straordinaria il ruolo di Segretario è svolto dal notaio incaricato di redigerne il verbale.
26. 2. Il presidente dell’Assemblea è assistito dal Segretario.
26. 3. Il presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell’Assemblea stessa, accerta la regolarità di eventuali deleghe, regola lo svolgimento dell’adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell’adunanza che il Presidente dell’Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art. 27) Deliberazioni dell’Assemblea
27. 1. L’Assemblea Nazionale Ordinaria è validamente costituita:
a) in prima convocazione qualora vi partecipi, in proprio o per delega, almeno la metà degli Associati;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.
27. 2. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati, in regola con il pagamento della quota annuale, che siano iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione.
27. 3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. In caso di Associati minori di età, il voto in Assemblea è espresso da chi ne esercita la potestà genitoriale.
27. 4. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Nazionale, dell’Organo di Controllo, Revisore Legale, del Comitato Etico, del Collegio dei Probiviri ovvero dipendente dell’Associazione. Il delegato non può ricevere più di due deleghe.
27. 5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
27. 6. Le deliberazioni aventi a oggetto l’estinzione e lo scioglimento dell’Associa-zione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.
27. 7. Nella determinazione del quorum deliberativo non si tiene conto degli associati che dichiarano espressamente di non partecipare al voto.
27. 8. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
27. 9. L’Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l’Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di un’apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato, si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all’adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quale gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
27. 10. L’Assemblea Nazionale Straordinaria è validamente costituita e delibera:
a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno i due terzi degli Associati, le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti;
b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano, le delibere sono approvate con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati presenti.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono necessari, sia in prima sia in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti.
27. 11. Lo svolgimento dell’Assemblea Elettiva, che delibera in merito ai punti a, b, e c, di cui al precedente punto 24. 2., è disciplinato da apposito Regolamento Elettorale proposto dal Consiglio Nazionale ed approvato dall’Assemblea Nazionale almeno 180 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Elettiva.

Art. 27 bis) Assemblee separate
27 bis. 1. Su proposta del Consiglio Nazionale l’Assemblea Nazionale può deliberare la costituzione di assemblee separate rispetto a specifiche materie, particolari categorie di associati, determinati ambiti territoriali.
27 bis. 2. La delibera deve prevedere le modalità di funzionamento disciplinandone rispettivamente la composizione, le competenze, le modalità di convocazione e di svolgimento delle stesse, in analogia a quanto previsto dal presente Statuto per l’Assemblea Nazionale.

Sezione II – Consiglio Nazionale

Art. 28) Competenze del Consiglio Nazionale
28. 1. Il Consiglio Nazionale rappresenta l’organo di indirizzo politico, amministrativo ed economico e ad esso è devoluta l’intera competenza della gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea e, pertanto, può svolgere ogni compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell’organo amministrativo dell’Associazione.
28. 2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio Nazionale compete di:
a) individuare i temi di grandi campagne nazionali;
b) eleggere al suo interno il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere e disporne la revoca;
c) attribuire ai Consiglieri le deleghe ritenute eventualmente opportune;
d) deliberare il conferimento di specifiche deleghe e/o procure a terzi per lo svolgimento di particolari funzioni;
e) approvare le quote associative e i servizi agli associati proposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
f) verificare e controllare l’attuazione del programma annuale, approvare il bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva Nazionale;
g) sostituire i suoi membri decaduti o dimissionari, secondo quanto previsto dal Regolamento Elettorale;
h) disporre, in caso di grave violazione delle norme statutarie, di impossibilità di regolare funzionamento degli organi della Delegazione, ovvero di mancato adeguamento dello statuto e dei suoi regolamenti attuativi allo statuto ed ai regolamenti predisposti dal Consiglio Nazionale, la decadenza immediata dell’organo amministrativo della Delegazione Territoriale e, contestualmente, nominare un Commissario Straordinario che provveda alla gestione corrente ed alla convocazione, entro 90 giorni dalla sua nomina, di un’assemblea per l’elezione dei nuovi organi direttivi della Delegazione stessa; la decadenza dell’Organo amministrativo si estende all’Organo di controllo della Delegazione, ove il Consiglio Nazionale ne ravvisi una sua specifica responsabilità;
i) attribuire alla Giunta Esecutiva Nazionale ed eventualmente anche ai suoi singoli componenti le deleghe ritenute opportune per la gestione ordinaria dell’Associazione;
j) verificare e controllare l’attività svolta dalla Giunta Esecutiva Nazionale, in relazione agli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea;
k) nominare e revocare i componenti del Centro Tecnico Nazionale;
l) ratificare la nomina e/o la revoca dei Coordinatori Territoriali eletti dalle Delegazioni, coordinandone e controllandone l’operato;
m) nominare e/o revocare i componenti del Comitato Etico;
n) nominare i componenti della Commissione elettorale;
o) approvare e/o modificare il Regolamento Interno Generale;
p) approvare e/o modificare il Regolamento disciplinante le modalità di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne, di formazione, divulgazione e approvazione del rendiconto associativo;
q) approvare e/o modificare il Regolamento per l’utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi, monitorarne e tutelarne l’uso e, in caso di violazione ovvero di uso non autorizzato e/o di abuso, revocarne ed inibirne l’uso;
r) approvare e/o modificare il Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri ed il Codice Etico;
s) approvare e/o modificare il Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali;
t) approvare e/o modificare il Regolamento del Centro Tecnico Nazionale;
u) approvare e/o modificare il modello dello statuto delle Delegazioni ed eventuali regolamenti attuativi;
v) approvare e/o modificare il Regolamento per l’istituzione delle Delegazioni territoriali;
w) approvare e/o modificare il Regolamento per la gestione delle società strumentali partecipate;
x) assegnare tutte le cariche onorifiche previste dal Regolamento Interno Generale;
y) deliberare, in presenza di gravi e giustificati motivi, la decadenza del Presidente Nazionale, sentito il parere vincolante congiunto dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri.
z) deliberare in ordine all’esclusione degli Associati.
28. 3. Per la gestione straordinaria, il Consiglio Nazionale ha il compito di:
a. autorizzare l’apertura e il rinnovo di linee di credito;
b. autorizzare l’acquisto e la cessione di beni immobili, nonché l’acquisto di partecipazioni, nominando i propri rappresentanti;
c. nominare i rappresentanti dell’associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
d. autorizzare l’accettazione di eredità e lasciti testamentari.
28. 4. Il Consiglio Nazionale si svolge e delibera con metodo collegiale.
28. 5. Tra la data della proclamazione del nuovo Consiglio Nazionale e il suo insediamento, Il Consiglio Nazionale uscente non può proporre modifiche alle norme statutarie ed ai regolamenti che lo completano e dettagliano, nonché stipulare contratti che non siano stati deliberati in data antecedente quella dell’assemblea elettiva.

Art. 29) Composizione del Consiglio Nazionale
29. 1. Il Consiglio Nazionale è composto da quindici membri eletti dall’Assemblea Nazionale fra gli associati, sulla base di un apposito Regolamento, ispirato a principi di democrazia, eticità, governabilità e rappresentanza territoriale che deve disciplinare, tra gli altri, la nomina della Commissione elettorale ed il suo funzionamento, le modalità di presentazione delle candidature, le modalità di voto. L’Assemblea elettiva dovrà essere convocata tra il 1° ed il 31 ottobre dell’anno di scadenza della consiliatura, il Consiglio eletto entra in carica il primo gennaio dell’anno successivo e resta in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo.
29. 2. La riunione di insediamento è convocata, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, dal Presidente della Commissione Elettorale ed è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra i candidati.
29. 3. Nel corso della sua prima riunione, viene definita la composizione della Giunta Esecutiva nel rispetto delle norme riportate nel Regolamento Elettorale e nel Regolamento Generale.
29. 4. Il Consigliere che, successivamente all’elezione, venga interdetto, inabilitato, dichiarato fallito ovvero che sia stato condannato ad una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi, o che abbia subito provvedimento disciplinare con sanzione superiore alla censura, decade dall’ufficio dal momento della notifica del provvedimento.
29. 5. Qualora, nel corso del quadriennio, venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione seguendo le modalità previste nel Regolamento elettorale; i consiglieri così cooptati scadranno insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina. Qualora nel Consiglio venissero a mancare la metà più uno dei 15 componenti originariamente eletti, il Consiglio si scioglie, e l’Organo di controllo provvede a convocare, entro 60 giorni, una nuova assemblea elettorale che si svolgerà secondo le stesse modalità operative adottate per la precedente elezione. Il Consiglio così eletto resterà in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo e la riunione di insediamento deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di proclamazione.

Art. 30) Gratuità dell’incarico
30. 1. Ai Consiglieri Nazionali, al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario, ed al Tesoriere spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 31) Durata della carica
31. 1. Il Consiglio Nazionale dura in carica per quattro esercizi entra in carica il 1° gennaio dell’anno successivo alla sua elezione e resta in carica fino al 31 dicembre del quarto anno successivo.
31. 2. I consiglieri sono rieleggibili.
31. 3. Il Consiglio Nazionale decade qualora l’Assemblea Nazionale non approvi il bilancio; in tale evenienza, il Presidente dell’Organo di controllo dovrà provvedere, entro 15 giorni, alla convocazione una nuova Assemblea Elettorale per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 32) Convocazione del Consiglio Nazionale
32. 1. Il Consiglio Nazionale è convocato, presso la sede o altrove, sempre all’inter-no del territorio dello stato, dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero ne abbia ricevuto richiesta motivata dalla Giunta Esecutiva Nazionale o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall’ Organo di Controllo.
32. 2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con posta elettronica all’indirizzo mail istituzionale, contenente l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
32. 3. L’avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i Consiglieri ed ai membri dell’Organo di Controllo almeno 8 giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno tre giorni prima dell’adunanza.
32. 4. Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell’Organo di Controllo e questi si dichiarino informati sugli argomenti posti in trattazione.

Art. 33) Deliberazioni del Consiglio Nazionale
33. 1. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
33. 2. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente o, in mancanza di questo, dal consigliere più anziano di età.
33. 3. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.
33. 4. Per le deliberazioni relative all’approvazione dei regolamenti di sua competenza, richiamati dal presente Statuto, occorre la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri in carica.
33. 5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
33. 6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante all’adunanza del Consiglio Nazionale, ai fini della relativa determinazione del quorum costitutivo e deliberativo.
33. 7. Alle decisioni adottate dal Consiglio Nazionale con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l’Associazione, si applica l’art. 2475 ter del codice civile.
33. 8. Il Consiglio Nazionale può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, sia contigui che distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:
a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato, sempre disponga il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all’adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale dell’adunanza;
c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell’’ adunanza;
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quale gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 34) Responsabilità dei Consiglieri
34. 1. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dall’articolo 28 del codice del terzo settore.

Sezione III – Giunta Esecutiva

Art. 35) Giunta Esecutiva Nazionale
35. 1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale e da altri 4 Consiglieri, nominati od eletti secondo le norme riportate nel Regolamento Elettorale.
35. 2. La Giunta Esecutiva Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione e attua le decisioni adottate dal Consiglio Nazionale. Ad essa possono essere devolute o delegate dal Consiglio Nazionale singole e specifiche competenze, fatta salva l’eventuale ratifica delle decisioni adottate. Essa è investita di tutti poteri che le vengono conferiti dal Consiglio Nazionale.
La Giunta Esecutiva Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice-presidente Nazionale ogni qualvolta si renda necessario e, comunque, almeno sei volte all’anno. La convocazione
avviene mediante avviso scritto da inviarsi, anche per via telematica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché ne sia assicurata la ricezione, con preavviso di almeno 7 giorni, contenente l’indicazione dell’ordine del giorno; in casi di motivata urgenza il preavviso può essere di un solo giorno.
35. 3. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con le stesse modalità, a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.
35. 4. Qualora necessario, può riunirsi e deliberare in conferenza video o telefonica o con qualsiasi altro mezzo utile, purché tutti i suoi membri abbiano la possibilità di intervento alla discussione e alla deliberazione.
35. 5. La Giunta Esecutiva Nazionale si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto espresso da chi presiede la riunione.
35. 6. La Giunta Esecutiva Nazionale ha il compito di:
a. predisporre gli strumenti organizzativi per l’attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale;
b. predisporre e deliberare il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, trasmettendolo al Consiglio Nazionale ed all’Organo di controllo entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;
c. predisporre il progetto di bilancio consuntivo, trasmettendolo al Consiglio Nazionale ed all’Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Nazionale;
d. dare adeguata pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci o rendiconti;
e. predisporre i calendari dell’attività nazionale proponendoli, per approvazione, al Consiglio Nazionale;
f. definire le modalità di attuazione delle campagne nazionali;
g. proporre al Consiglio Nazionale la nomina dei rappresentanti dell’associazione in organismi e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, ivi incluse le proprie partecipate e controllate;
h. favorire l’istituzione delle Delegazioni;
i. prestare l’assistenza alle Delegazioni in occasione della eventuale cessazione;
j. predisporre interventi a livello territoriale, allo scopo di contribuire alla regolare tenuta amministrativa, nella piena osservanza delle norme statutarie e di legge;
k. predisporre Regolamenti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Nazionale e dell’Assemblea;
l. proporre al Consiglio Nazionale, per l’approvazione, la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio su tematiche specifiche, il loro mandato e la nomina dei componenti, anche finalizzati alla stesura o revisione dei regolamenti sopra indicati;
m. proporre al Consiglio Nazionale, per l‘approvazione, l’istituzione, la nomina e la retribuzione di un Direttore Generale;
n. proporre al Consiglio Nazionale, per l’approvazione, la nomina di eventuali responsabili di specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;
o. proporre al Consiglio Nazionale, per l’approvazione, la nomina di consulenti esterni per specifiche tematiche o aree di attività, definendone il mandato;
p. coordinare le attività e le iniziative congiunte tra Delegazioni appartenenti a diversi Coordinamenti.
35. 7. La Giunta Esecutiva può attribuire a uno o più dei suoi membri, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
35. 8. La Giunta Esecutiva Nazionale può deliberare, in caso di urgenza, anche su argomenti non delegati dal Consiglio Nazionale, salvo ratifica alla prima riunione dello stesso.
35.9. Delle riunioni di Giunta Esecutiva deve essere redatto un verbale che deve essere inviato al massimo entro 10 giorni a tutti i componenti il Consiglio Nazionale.

Sezione IV – Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 36) Presidente e Vicepresidente
36. 1. Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la firma sociale ed è il rappresentante legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, ed esegue le delibere del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale; al Presidente del Consiglio Nazionale spetta di:
a. effettuare l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
b. esercitare le funzioni espressamente delegategli dal Consiglio Nazionale;
c. verificare e pretendere l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associa-zione, nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, ove ne ravvisi la necessità o l’opportunità;
d. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
e. rappresentare l’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Nazionale;
f. attribuire, ove sia necessario o opportuno, su delibera del Consiglio Nazionale, la rappresentanza dell’Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Nazionale.
36. 2. Ad ogni riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente riferisce delle attività nel frattempo compiute.
36. 3. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Nazionale per la ratifica del suo operato.
36. 4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell’agire del Vicepresidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
36. 5. La carica di Presidente non può essere rivestita dalla medesima persona per più di due mandati consecutivi.

Art. 37) Segretario
37. 1. Il Segretario coadiuva Il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione.
37. 2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.
37. 3. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Libro dei Verbali del Consiglio Nazionale, del Libro dei Verbali della Giunta Nazionale e del Libro degli Associati.

Art. 38) Tesoriere
38. 1. Il Tesoriere:
a) cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità;
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
c) predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d’esercizio per l’approvazione che
deve farne il Consiglio Nazionale.

Sezione IV – Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 39) Composizione dell’Organo di Controllo
39. 1. L’Organo di Controllo è formato da un Collegio di Controllo composto da tre Controllori Effettivi e due supplenti. Ad esso spetta la vigilanza sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento, nonché l’attività di revisione legale, qualora diventi obbligatoria per il superamento dei parametri previsti dall’art. 31 CTS
39. 2. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea Nazionale fra gli associati che, alla data di convocazione dell’Assemblea, risultino iscritti al registro dei Revisori Legali ed abbiano espresso la loro candidatura nei termini previsti dal Regolamento Elettorale.
39. 3. Risulteranno eletti i tre candidati che avranno conseguito il maggior numero di voti; il candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio di Controllo. I primi due candidati non eletti assumeranno il ruolo di Controllori supplenti.

Art. 40) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell” Organo di Controllo
40. 1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell’Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall’ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 c.c., vale a dire l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall’Associazione;
c) coloro che sono legati all’Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’o-pera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all’Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 41) Durata in carica dell’Organo di Controllo
41. 1. L’Organo di Controllo dura in carica quattro anni, e, comunque, fino alla data di approvazione del bilancio relativo al quarto anno.
41.2. I membri dell’Organo di Controllo sono rieleggibili.

Art. 42) Compiti e funzionamento dell’Organo di Controllo
42. 1. L’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell’Associazione;
c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
d) vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell” Associazione e sul suo concreto funzionamento;
e) esercita il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14, CTS;
g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell’Organo di Controllo) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Nazionale, al predetto fine, notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
h) provvede, in caso di inadempimento da parte degli organi a ciò predisposti, alla convocazione dell’Assemblea Nazionale; si richiamano, per quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 2401, 2402 e 2403 bis del Codice civile, nonché le altre norme di legge concernenti la revisione legale.
42. 2. I membri dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva Nazionale. Per tale ragione, dovranno essere trasmesse ai componenti il Collegio le convocazioni degli organi medesimi.
42. 3. Il Collegio dei Controllori deve riunirsi almeno quattro volte all’anno, preferibilmente con periodicità trimestrale, è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.
42. 4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
42. 5. L’avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori, almeno otto giorni prima dell’adunanza. In caso di urgenza, l’avviso è spedito almeno tre giorni prima.
42. 6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno due dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.
42. 7. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d’età.
42. 8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.
42. 9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
42. 10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.
42. 11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede.

Art. 43) Compenso dell’Organo di Controllo
43. 1. Qualora vengano superati i limiti di cui all’art. 30 del CTS, il Collegio dei Controllori potrà essere composto anche da non associati. L’Assemblea, in deroga a quanto disposto all’art. 22.7 del presente statuto, delibererà anche in merito al compenso per i componenti dell’Organo di Controllo per tutta la durata del mandato.

Art. 44) Esercizio della funzione di revisione legale
44. 1. Qualora la nomina del Revisore Legale divenga obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, tale funzione potrà essere affidata al Collegio dei Controllori; in tal caso il Collegio dei Controllori può essere composto anche da non associati. L’Assemblea che delibera in merito all’affidamento dell’incarico di Revisione Legale, delibera anche in merito al compenso per tutta la durata del mandato.

Art. 45) Responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale
45. 1. La responsabilità dei membri dell’Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall’art. 28, CTS.

Sezione V – Comitato Etico

Art. 46) Nomina
46. 1. Il Comitato Etico è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette associati che sono rieleggibili.
46. 2. I suoi componenti vengono nominati dal Consiglio Nazionale. Sono scelti tra gli associati che abbiano ricoperto in passato la carica di Presidente Nazionale ovvero tra gli associati ritenuti, ad insindacabile giudizio del Consiglio Nazionale stesso, in possesso dei requisiti necessari. Non possono essere nominanti i componenti in carica del Consiglio Nazionale.

Art. 46 bis) Competenze
46 bis. 1 Il Comitato Etico redige ed aggiorna il Codice Etico e lo presenta al Consiglio Nazionale per l’approvazione.

Sezione VI – Il Collegio dei Probiviri

Art. 47) Nomina
47. 1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti fra gli associati, preferibilmente di comprovata esperienza nelle materie giuridiche, che hanno espresso la loro candidatura e che hanno conseguito il maggior numero di voti. I membri del collegio dei Probiviri rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili.
47. 2. Il candidato che consegue il maggior numero di preferenze assumerà la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. La carica di proboviro è incompatibile con quella di componente degli altri Organismi Nazionali o degli Organismi Territoriali.

Art. 47 bis) Competenze

47 bis. 1. Il Collegio dei Probiviri è l’organismo di giurisdizione interna ed ha funzioni di garanzia interpretativa delle norme statutarie e regolamentari a tutti i livelli. Il Collegio dei Probiviri esercita inoltre le funzioni disciplinari, nonché quelle previste nel Codice etico.
47 bis. 2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare i casi che gli vengono deferiti dagli organi istituzionali o da singoli associati.
47 bis. 3. Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra gli associati e l’Associazione o gli Organismi della stessa, in ordine all’interpretazione, alla validità ed alla attuazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni o concernenti, comunque, i rapporti associativi ivi compresi i provvedimenti di natura disciplinare.
47 bis. 4. Il Collegio dei Probiviri, inoltre, decide sul ricorso degli associati in caso di esclusione, e sul ricorso dei richiedenti l’ammissione in caso di rigetto della domanda degli stessi.
47 bis. 5. Il Collegio dei Probiviri può intervenire, su invito, alle sedute del Consiglio Nazionale. In tal caso dovrà essere trasmesso a tutti i componenti il Collegio l’ordine del giorno delle convocazioni. Il Collegio dei Probiviri sarà invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, qualora all’ordine del giorno della riunione vi siano proposte di modifica dell’assetto normativo dell’Associazione, ovvero il Presidente del Collegio medesimo ne faccia richiesta motivata al Presidente Nazionale. La richiesta integrazione trova fondamento nel fatto che il Collegio dei Probiviri è chiamato, poi, ad interpretare la normativa dell’Associazione e, quindi, può essere utile un suo apporto in fase di elaborazione della stessa.
47 bis. 6. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 47 ter) Funzionamento
47 ter. 1. Le modalità di funzionamento ed intervento sono disciplinate da apposito Regolamento.
47 ter. 2. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, previa istruttoria, con provvedimento scritto motivato.

Sezione VII Centro Tecnico Nazionale

Art. 48) Nomina
48. 1. Il CTN è nominato dal Consiglio Nazionale la sua composizione ed il suo funzionamento sono rimessi all’apposito Regolamento.

Art. 48 bis) Competenze
48 bis 1. Il Centro Tecnico Nazionale è responsabile degli aspetti didattici e formativi erogati dall’Associazione, definendo i programmi dei corsi di formazione e dei test di verifica per l’attribuzione delle varie qualifiche; si occupa della predisposizione del materiale didattico per i vari livelli di corso.

Capo II – Il livello territoriale o periferico

Art. 49) La Delegazione
49. 1. La Delegazione è il livello organizzativo Territoriale della F.I.S.A.R. all’interno della quale gli associati esercitano l’attività associativa. I rapporti tra le Delegazioni e l’Associazione sono regolati, oltre che dalla “Normativa Applicabile” da apposito contratto sottoscritto tra le parti.
49. 2. Sono definite “storiche” e possono fregiarsi di tale appellativo, le delegazioni riconosciute tali alla data del 31 dicembre 2017 e tutte quelle che, previa richiesta al Consiglio Nazionale, sono state costituite ed hanno operato continuativamente da almeno 25 anni e che in tutto questo periodo non siano state oggetto di
Commissariamento ai sensi dell’art. 28.2 h) o abbiano violato il Codice Etico. L’appellativo di “Delegazione Storica” si perde in caso di Commissariamento.
49. 3. Il territorio di competenza della Delegazione viene stabilito dal Consiglio Nazionale, sentito il parere del Centro Tecnico Nazionale, in base sia all’omogeneità storico-culturale della zona ed alle sue tipologie agroalimentari, sia a specifiche esigenze organizzative.
49. 4. La Delegazione assume identità giuridica e fiscale autonoma; è retta da un proprio Statuto approvato dall’Assemblea degli associati della Delegazione, conforme al modello approvato dal Consiglio Nazionale, nonché dagli eventuali Regolamenti attuativi, anch’essi conformo ai modelli approvati dal Consiglio Nazionale.
49. 5. La Delegazione è gestita dal Consiglio di Delegazione, eletto dall’Assemblea degli Associati della Delegazione. Il Consiglio di Delegazione elegge tra i propri membri il Delegato Fisar il quale ne ha la rappresentanza legale. I componenti del Consiglio di Delegazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. L’incarico di Delegato non può essere ricoperto dalla stessa persona per più di tre mandati consecutivi. In caso di decadenza del Consiglio Nazionale della F.I.S.A.R. nel corso del mandato, il Delegato prende atto dello scioglimento del Consiglio Nazionale, dichiara sciolto il Consiglio di Delegazione e convoca nuove elezioni che devono tenersi nei 30 giorni successivi a quelle fissate per l’elezione del nuovo Consiglio Nazionale.
49. 6. L’Assemblea è l’organo sovrano della Delegazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota sociale e che siano iscritti da almeno 60 giorni nel Libro degli Associati alla data della convocazione. Gli associati minorenni, non emancipati, saranno sostituiti da chi ne esercita la potestà genitoriale. L’assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro 120 giorni, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari motivi, dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per la presentazione del conto preventivo dell’anno in corso.
49. 7. Tutti gli associati della Delegazione sono associati F.I.S.A.R. e la tessera nazionale F.I.S.A.R. è tessera sociale della Delegazione.
49. 8. La Delegazione può essere commissariata, su provvedimento del Consiglio Nazionale, come previsto all’art. 28 comma 2 lettera h) del presente Statuto.
49. 9. L’eventuale scioglimento della Delegazione non comporta, per gli associati della stessa, la perdita della qualifica di associato della F.I.S.A.R.
49. 10. Le Delegazioni Territoriali, nell’ambito delle competenze loro attribuite, hanno autonomia patrimoniale e finanziaria.
49. 11. Gli organismi nazionali dell’Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle Delegazioni territoriali, le quali rispondono, unicamente con i propri rispettivi patrimoni e con i propri rispettivi responsabili

Art. 50) I Coordinamenti Territoriali
50. 1. Le attività e le iniziative delle Delegazioni che possano assumere caratteristiche e dimensioni tali da interessare eventualmente ambiti territoriali ricadenti nel territorio di competenza di altre Delegazioni, sono subordinate all’assenso del Consiglio Nazionale, al fine di renderle coerenti con i programmi nazionali stessi. Allo scopo di favorire la collaborazione tra le varie Delegazioni ed il Consiglio Nazionale, sono istituiti i Coordinamenti Territoriali.
50. 2. I Coordinamenti territoriali sono macro-aree geografiche all’interno del territorio nazionale, che contengono più delegazioni fra di loro fisicamente contigue.
50. 3. Le macro-aree sono definite dal Consiglio Nazionale di intesa con il CTN, sentite le delegazioni coinvolte e tenuto conto della distribuzione geografica degli associati e delle Delegazioni stesse sul territorio.
50. 4. Il Consiglio Nazionale ratifica la nomina e/o la revoca del Coordinatore territoriale, eletto dalle delegazioni per ciascuna macro area geografica. La proposta, l’e-lezione, la nomina, il funzionamento e la revoca del Coordinatore Territoriale sono disciplinate da specifico Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
50. 5. Il Coordinatore Territoriale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile e partecipa di diritto, previa convocazione e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, che ne decide il rimborso spese.
50.6. Il funzionamento e la gestione dei Coordinamenti Territoriali verranno disciplinati nel “Regolamento per il funzionamento dei Coordinamenti Territoriali” approvato dal Consiglio Nazionale.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

 

Art. 51) Esercizi associativi
51. 1. L’Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano
il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 52) Bilancio d’esercizio
52. 1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d’esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, tramite l’apposita area riservata del sito istituzionale, almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 53) Bilancio sociale
53. 1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile, che dovrà essere messo a disposizione degli associati, tramite l’apposita area riservata del sito istituzionale, almeno 15 giorni prima dell’assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 54) Scritture contabili
54. 1. L’Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Art. 55) Libri dell’Associazione
55.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l’Associazione tiene:
a) il Libro degli Associati;
b) il Registro dei Volontari;
c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
d) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale;
e) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni della Giunta Nazionale Esecutiva, qualora costituita;
f) il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo, qualora nominato.
55. 2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.
55. 3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Nazionale e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie. Il Consiglio Nazionale può approvare un Regolamento per disciplinare l’esame di detti Libri e l’estrazione di copie da essi.
55. 4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Nazionale è tenuto a cura del Consiglio Nazionale e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.
55. 5. Il libro degli Adunanze e delle deliberazioni del Giunta Nazionale Esecutiva è tenuto a cura della Giunta stessa e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.
Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.
55. 6. Il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni dell’Organo di Controllo è tenuto a cura dell’Organo
di Controllo. Gli associati non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Art. 56) Scioglimento e devoluzione del patrimonio
56. 1. Lo scioglimento, la cessazione o l’estinzione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea Nazionale straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali esistenti alla data dell’adozione della delibera di scioglimento, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 comma uno CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deciso dall’Assemblea degli associati.

Titolo VII – Disposizioni finali

 

Art. 57) Clausola compromissoria
57. 1. Qualunque controversia insorga tra gli associati, tra questi e l’Associazione e/o i suoi organi è devoluta alla decisione del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell’art. 47 bis.3. Tutte le controversie inerenti alle decisioni del Collegio dei Probiviri sono di competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria del Foro ove ha sede l’Associazione e cui potrà rivolgersi ogni interessato, previo esperimento obbligatorio della procedura di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28 del 4.3.2010.

Art. 58) Norme di rinvio
58. 1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dai Regolamenti attuativi da elaborarsi a cura della Giunta Esecutiva Nazionale e da approvarsi da parte del Consiglio Nazionale.
58. 2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell’ordinamento giuridico italiano e comunitario, con particolare riferimento alle disposizioni normative vigenti per le associazioni/enti di tipo associativo non aventi scopo di lucro.
Regolamenti attuativi del presente statuto.
1. Regolamento interno generale;
2. Regolamento per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea Elettorale.
3. Regolamento di tenuta della contabilità sociale e delle procedure amministrative interne.
4. Regolamento per l’utilizzo dei Marchi e dei Segni Distintivi.
5. Regolamento di giurisdizione interna e di funzionamento del Collegio dei Probiviri.
6. Regolamento di funzionamento dei Coordinamenti Territoriali.
7. Regolamento del Centro Tecnico Nazionale.
8. Codice Etico.
9. Statuto tipo della Delegazione territoriale e Regolamento per l’istituzione e la gestione delle Delegazioni stesse.
10. Regolamento per la gestione di società strumentali partecipate.